Sì, pagherai dazio e iva in più oltre che una sanzione come sotto
(tieni presente che al 99% ti faranno pagare la sanzione ridotta 103 , se paghi subito si riduce ulteriormente)
il comma 1 ora sanziona la difforme dichiarazione di qualità quantità e valore con la pena pecuniaria da € 103 ad € 516; tuttavia quando l’inesatta indicazione del valore abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine e quando la differenza tra i diritti dichiarati e accertati superi il 5%, si applicano le sanzioni indicate nel comma 3.Il comma 2, che indica talune esimenti, è rimasto pressoché inalterato, mentre il comma 3 è stato rivoluzionato dal Decreto Legge. Infatti da un sistema rigido e proporzionale, che prevedeva l’applicazione di una sanzione da uno a dieci volte i diritti evasi, si è passati ad un sistema, pur sempre rigido, ma a scaglioni.
Ora violazioni di modico valore possono comportare sanzioni con importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero stati applicati con il vecchio regime.
Nuova formulazione del terzo comma Art. 303
Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
- per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro (sanzione inferiore a quella previgente)
- per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro (sanzione decisamente aumentata rispetto alla formulazione precedente)
- per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro (sanzione decisamente aumentata)
- per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro (la sanzione aumenta in maniera esponenziale: un operatore che non avesse versato l’imposta pari a € 2.000,10 prima della riforma era punito con una sanzione da uno a dieci volte l’imposta “evasa” - quindi da 2.000,10 a 20.001,00 - mentre ora subisce una sanzione da € 15.000,00 a € 30.000,00)
- oltre i 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti (quest’ultima fattispecie sanzionatoria è quella che, nella nuova formulazione, crea maggiori perplessità).
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